Con il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 5 comma 1, lett. b), e stato previsto che “i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato”.
Con Decreto Interministeriale Lavoro-Economia del 10 marzo 2016, pubblicato in G.U. il 2 maggio 2016, sono state stabilite le modalità di versamento del contributo esonerativo, a cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici (art. 3 della L. n. 68/1999) i quali intendano autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione nel caso in cui le lavorazioni per le quali sarebbe necessario assumere, prevedano un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. In questo caso, i datori di lavoro menzionati, dovranno versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.