La soglia di rilevanza penale ai fini del raddoppio dei termini dell’accertamento va valutata con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato l’accertamento, a nulla rilevando il fatto che successivamente, a seguito dell’annullamento di una parte della pretesa tributaria, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l’obbligo della denuncia penale. È il principio espresso dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 13483/2016.