Correzione delle dichiarazioni sempre possibile ma complessa: basterebbe un tratto di penna per consentire l’integrazione entro i termini dell’accertamento del periodo di imposta con possibilità di compensazione dell’imposta versata in più. Così come avviene, già oggi, in tema di ravvedimento operoso nel momento in cui il contribuente integra a favore del Fisco con conseguente proroga dei termini di controllo relativi alla integrazione. Peraltro, l’opzione di integrazione «lunga» con compensazione è già stata avallata dall’Agenzia delle entrate limitatamente alla ipotesi di correzione degli errori contabili. Sono queste alcune delle riflessioni che possono essere formulate alla luce della sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. 13378/2016 che, da un lato, ha confermato la possibilità di emendare la dichiarazione errata nei termini previsti per l’istanza di rimborso e anche nell’ambito di un contenzioso mentre, di contro, ha affermato che l’integrazione con compensazione diretta possa essere effettuata solo entro la dichiarazione successiva secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell’articolo 2, D.P.R. 322/1998.