Legittima l’acquisizione, in corso di verifica, delle e-mail di contenuto commerciale inerenti il soggetto sottoposto a controllo, anche senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ciò in quanto il potere di ispezione documentale disciplinato dall’articolo 52, D.P.R. 633/1972 (valevole anche ai fini delle imposte dirette ex articolo 33, D.P.R. 600/1972) si estende anche ai computer dell’azienda. Questo quanto affermato dalla CTP di Trento nella sentenza n. 117/1/2016.