Come disposto dal D.L. n. 90/2014, nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione della condizione di disabilità grave, i lavoratori titolari dei benefici correlati a questa patologia possono continuare a godere dei benefici previsti durante l'iter suddetto. Prima di questo intervento normativo, invece, il lavoratore già autorizzato dall'Inps non poteva continuare a fruire dei benefici accordatigli nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale e il completamento dell'iter sanitario di revisione.
Inoltre, per fruire ancora dei permessi ex Legge 104/1992, durante l'iter di revisione, non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione, anche se il verbale sottoposto a revisione riporta una data di scadenza che è stata superata.
Solo alcune delle precisazioni fornite dall'Inps con la Circolare n. 127 dell'8 luglio 2016, in cui si analizzano gli effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della Legge 104/92 e quelli sui benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione e si forniscono istruzioni per il pagamento diretto dei benefici.