Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151, ha riformulato la disciplina delle sanzioni previste per i casi di lavoro irregolare. A tal proposito l’INPS con Circolare n. 129 del 13 luglio 2016 ha indicato le modalità con cui dovranno essere applicate le sanzioni a fronte della nuova disciplina.
Le sanzioni per lavoro irregolare - Prima di entrare nel merito della Circolare in questione si ricorda che il tema delle sanzioni civili da applicare in presenza di mancato adempimento degli obblighi contributivi è stato disciplinato dal comma 8 dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, per cui I soggetti che non provvedono/provvedono in misura inferiore.
Al pagamento delle sanzioni sono tenuti i datori di lavoro:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile (che non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge);
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento (che non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge).