Sarà prolungata l’astensione obbligatoria per parto prematuro, se avvenuto in anticipo di oltre due mesi. L’Inps interviene con la Circolare n. 69/16 per fornire istruzioni sull’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U.
Nell’ottica della conciliazione ottimale dei tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e per assicurare tutele sempre più ampie, il D.Lgs. n. 80/15, con gli artt. 2, 3 e 4, ha apportato modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del T.U. maternità/paternità (D.Lgs. n.151/01). Queste nuove disposizioni, in vigore dal 25 giugno 2015, sono state introdotte a carattere sperimentale per l’anno 2015 ma, per effetto del D.Lgs. n. 148/15, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni dei benefici da parte dei Ministeri vigilanti.
Il c.1, lett. d) dell’art. 16 T.U. è stato ridisegnato prevedendo il divieto di adibire al lavoro le donne durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) - 2 mesi prima e c) - 3 mesi dopo - superi il limite complessivo di 5 mesi.
La riforma interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e riguarda, in particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto (cioè prima dell’inizio del congedo ordinario ex lett. a dell’art. 16).
Rispetto a questi parti, la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto.