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Cambio appalto e trasferimento d’azienda

Pubblicato il 21 luglio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Dal 23 luglio 2016 entrerà in vigore il nuovo c.3 dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/03 (modificato dall’art. 30, D.Lgs. n. 122/16, pubblicato nella G.U. n. 158 dell’8 luglio 2016).


Da tale data l’esclusione dalla disciplina in materia di trasferimento d’azienda sarà applicabile solo quando:

  • il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa e operativa;
  • siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.

Capo II - Appalto e distacco - Art. 29 D.Lgs. n.276/03 - Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.


2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.


3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.