La Corte di giustizia europea con la sentenza relativa alla causa C-341/15 ha precisato che in caso di cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente questo ha comunque diritto a un'indennità per le ferie non godute. La Corte, con tale sentenza si è espressa in merito alla conformità della 'legge relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della capitale federale Vienna' al disposto dell'articolo 7 della direttiva 2003/8/CE.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dal tribunale amministrativo viennese nell'ambito di una controversia instaurata da un dipendente pubblico per la corresponsione dell''indennità finanziaria' per ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per la richiesta di collocamento in pensione avanzata dallo stesso lavoratore.