La semplice enunciazione della formula matematica utilizzata dall’Agenzia delle entrate per rideterminare l’im-posta di registro sull’avviamento non è - di per sé - sufficiente a motivare le ragioni del recupero, se il contri-buente ha impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione evidenziando gli elementi di fatto che giustificano il valore dichiarato. In questa ipotesi, spetta all’ufficio l’onere di provare in giudizio la fondatezza della pretesa, dimostrando la sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto. Lo ha deciso la CTR Lombardia con la sentenza n. 2610/27/2016.