Per i soci di società di persone l’assegnazione agevolata dei beni non comporta alcuna tassazione in capo agli stessi. È quanto dovrebbe concludersi applicando le regole sulla trasparenza fiscale e quelle sulla determinazione del costo fiscale della partecipazione dei soci. Ma i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 26/E del 1° giugno scorso pongono alcuni dubbi e perplessità in merito alla possibilità che anche in capo ai soci di società di persone assegnatari dei beni immobili della società si possa determinare il cosiddetto «sottozero» tassabile quale reddito di partecipazione in capo agli stessi. Al fine di chiarire meglio gli effetti che l’assegnazione comporta sul costo fiscale della partecipazione, l’Agenzia delle entrate illustra un esempio in cui il costo fiscale dopo l’assegnazione si azzera. L’Agenzia non sembra escludere in ogni caso la tassazione in capo al socio assegnatario, che si realizzerebbe laddove il costo fiscale che si determina successivamente all’assegnazione fosse inferiore allo zero. Tuttavia, l’Agenzia oltre a non affermare esplicitamente l’esistenza di un «sottozero» in capo al socio di società di persone, non fornisce alcun appiglio normativo per dare sostanza a tale ipotesi.