Il conferimento di ramo d’azienda e il successivo trasferimento delle partecipazioni non può essere riqualificato ai fini dell’imposta di registro come cessione di ramo d’azienda né, tantomeno, può ricorrere un’ipotesi di abuso del diritto. La nuova norma sull’abuso del diritto, peraltro, riguarda anche l’imposta di registro, per cui, essendo l’abuso/elusione una vicenda di tipo residuale, la stessa norma va interpretata come garanzia di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti un differente carico fiscale, con la conseguenza che il contribuente può scegliere il percorso negoziale meno oneroso. Queste le conclusioni che derivano dalla sentenza n. 228/01/2016 della CT di Reggio Emilia depositata il 14 luglio.