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Il nuovo abuso del diritto vale anche per il registro

Pubblicato il 20 luglio 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il conferimento di ramo d’azienda e il successivo trasferimento delle partecipazioni non può essere riqualifica­to ai fini dell’imposta di registro come cessione di ramo d’azienda né, tantomeno, può ricorrere un’ipotesi di abuso del diritto. La nuova norma sull’abuso del diritto, peraltro, riguarda anche l’imposta di registro, per cui, essendo l’abuso/elusione una vicenda di tipo residuale, la stessa norma va interpretata come garanzia di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti un differente carico fiscale, con la conseguenza che il con­tribuente può scegliere il percorso negoziale meno oneroso. Queste le conclusioni che derivano dalla sentenza n. 228/01/2016 della CT di Reggio Emilia depositata il 14 luglio.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).