La Corte di Cassazione con la sentenza n.15211/16, ai fini del requisito dimensionale per un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha negato che il luogo di abitazione del lavoratore, utilizzato come sede di lavoro, possa essere considerato
come autonoma unità produttiva.
Agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.
Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa.
La Corte ha, quindi, confermato che l’abitazione del dipendente, utilizzata dallo stesso come sede principale di un’attività commerciale svolta sul territorio, non costituisce unità produttiva autonoma per la verifica dei livelli occupazionali e, quindi, per escludere l’applicazione dell’istituto della reintegrazione art. 18 SL.