Vale il criterio di cassa per il calcolo degli importi delle ritenute omesse nell’anno civile dal datore di lavoro.
A seguito della depenalizzazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, l’Inps è intervenuto con la Circolare n.121/16 per delineare il nuovo quadro normativo.
La norma, in precedenza, puniva con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a € 1.032,00 qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto versamento all’Inps. Questo ha comportato un appesantimento del carico di lavoro degli organi giudiziari, accentuatosi in tempi di crisi economica.
Oggi le fattispecie sanzionatorie previste in base al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro sono le seguenti:
- l’omesso versamento delle ritenute, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a € 1.032 (fattispecie di reato);
- l’omesso versamento per un importo fino a € 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).