L’INPS, con il Messaggio n. 3561 del 6 settembre 2016, ha comunicato che – per l’anno 2016 – è stato prorogato l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell’art. 4, co. 21 e dell’art. 9, co. 25, punto b del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni nella L. n. 608/1996 e smi nel limite di spesa di 345.777,04 euro. Stessa proroga spetta anche ai lavoratori in mobilità già beneficiari del predetto trattamento ai sensi del D.L. n. 78/1998, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/1998, nel limite di spesa di 323.948,47 euro.
La misura dei trattamenti integrativi, da corrispondere dal 1° gennaio 2016, dovranno essere ridotti del 40%, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del D.I. 1600068 del 3 agosto 2016.
I finanziamenti saranno posti a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione di cui all’art.18, c. 1, lett. a, del D.L. 185/2008, convertito con mod. nella Legge n. 2/2009.