Per il Tribunale di Milano è illegittimo licenziare un lavoratore con molto ritardo rispetto al richiamo.
Con l'ordinanza del 1° luglio 2016 i giudici milanesi hanno ritenuto ritorsivo il comportamento di un datore di lavoro che aveva licenziato il
dipendente basandosi su una contestazione disciplinare notificata più di un anno prima e con la quale si imputavano "gravi comportamenti" al lavoratore.
Il licenziamento, in realtà, era stato intimato come ritorsione alle ripetute richieste dell'ex dipendente di vedersi adeguare la retribuzione alle mansioni svolte e all'orario di lavoro. Il lavoratore ha chiesto, così, la reintegra del posto di lavoro e il risarcimento del danno con un’indennità non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso spiegando che il datore ha atteso più di un anno prima di irrogare la sanzione disciplinare, senza motivare con valide ragioni il rinvio, in "netto contrasto con i principi di immediatezza e tempestività" previsti dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e in "evidente violazione dei più elementari principi di correttezza e buona fede".
Inoltre, il licenziamento avvenuto per fatti contestati più di un anno prima e pochi giorni dopo aver lamentato una retribuzione non corretta rispetto al corrispettivo percepito sono indizi sufficienti, secondo l'ordinanza, a provare la natura ritorsiva del licenziamento.