È inammissibile l’appello rivolto dalle Entrate nei confronti di una società di capitali che è stata cancellata dal Registro Imprese dopo il giudizio favorevole di primo grado. La conoscibilità dell’intervenuta estinzione da parte dell’appellante impedisce una valida notifica alla controparte, anche in virtù dell’irretroattività delle modifiche operate all’articolo 36, D.P.R. 602/1973 da parte del decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014). Con questo principio,
la CTR della Puglia rigetta il ricorso dell’Agenzia, con una articolata decisione (la n. 1582/2016 depositata il 15 giugno scorso).