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Assegnazioni agevolate: dividendi rebus per i soci

Pubblicato il 05 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


L’operazione di trasformazione agevolata di società commerciale in società semplice nasconde qualche elemento dubbio che andrebbe chiarito per poter eseguire un corretto tax planning dell’intero disegno societario, comprese le conseguenze sui soci in tema di tassazione personale. Si segnalano due aspetti finora non affrontati: la determinazione dell’imponibile da dividendo per le riserve di utili esistenti nella società di capitale ante trasformazione e la gestione fiscale dell’eventuale minusvalenza che dovesse derivare dall’operazione agevolata. Per quanto riguarda le riserve di utili presenti nella Srl o nella Spa, va segnalato che - a norma dell’articolo 170, comma 4, Tuir - esse si intendono figurativamente attribuite ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, se non vengono ricostituite nel bilancio della società post trasformazione. Nel quadro RN del modello Unico SP, al rigo 10, le istruzioni precisano che vanno indicate le riserve di utili costituite ante trasformazione, quindi l’importo totale di esse. Le tesi delle istruzioni è che il reddito da attribuire al socio sia un reddito partecipativo. Per operare una corretta tassazione sul socio occorre o indicare nel rigo RN 10 l’importo delle riserve già alla percentuale tassabile del dividendo, oppure non indicare nulla al rigo RN 10 e compilare il quadro RL del socio, trattando l’attribuzione figurativa esattamente come un dividendo. Dal punto di vista sostanziale le due ipotesi citate portano al medesimo risultato, ma non è certamente la stessa cosa trattare il reddito come partecipativo o di capitale: basti pensare alla compensazione di eventuali altre perdite d’impresa del socio, gestite in contabilità ordinaria. Il problema si porrà certamente nella redazione del modello Unico 2017 , ma un chiarimento urgente da parte delle Entrate sarebbe necessario per eseguire un corretto tax planning. L’altra questione da chiarire nella trasformazione è il trattamento dell’eventuale minusvalenza che emerga per confronto tra valore catastale dell’immobile e valore di iscrizione contabile (fiscalmente riconosciuto) del medesimo.

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