Quando l’assegnazione agevolata dell’immobile al socio viene eseguita tramite attribuzione di riserve di utili da parte di società di capitali, la società, oltre a dover gestire gli aspetti legati alla determinazione dell’imposta sostitutiva, dovrà valutare anche eventuali adempimenti come sostituto d’imposta. Ciò accade se tra i soci assegnatari vi sono persone fisiche con partecipazioni non qualificate. Essendo un utile in natura, l’importo della ritenuta va reso “liquido” dal socio che deve dare alla società l’importo contante della ritenuta per il versamento all’Erario. L’articolo 27, comma 2, D.P.R. 600/1973 quantifica l’importo della ritenuta in base al valore normale del bene, perché in via ordinaria questo è il dato imponibile sul socio, ma in questo caso il dividendo è decurtato del quantum su cui la società ha versato l’imposta sostitutiva, per cui sembra logico ritenere che anche la ritenuta vada calcolata con questo importo ridotto. Un secondo aspetto riguarda la società-sostituto in caso di trasformazione agevolata. Immaginiamo che la Srl si trasformi in società semplice, e che vi siano riserve di utili attribuite ai soci e che vi siano anche soci non qualificati. La società semplice è sostituto d’imposta? Il D.P.R. 600/1973 qualifica come sostituti d’imposta per le ritenute sui dividendi solo le società di capitali e gli enti commerciali, quindi la società sarebbe esclusa. Ma come opera la tassazione sul socio non qualificato se la società emittente non opera la ritenuta sul dividendo? La questione è nota e dibattuta da anni: la DRE Piemonte in una videoconferenza del 18 maggio 2006 negò che le società di persone siano tenute a operare la ritenuta d’imposta, ma questa conclusione non è stata fatta propria dalle Entrate, anche perché lederebbe l’ovvio principio di equivalenza tra distribuzione ante e post trasformazione che deve sussistere per determinare la tassazione sul socio. Quindi si ritiene che la società semplice debba operare la ritenuta e versare entro il 16 gennaio 2017.