In materia di Irap, il giudice di merito, desumendo la sussistenza di autonoma organizzazione solo sulla base della presenza di «compensi a terzi», dell’utilizzo di beni strumentali e del pagamento di canoni di locazione, omette la necessaria valutazione in ordine all’eccedenza dei beni rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed al superamento della detta soglia minima. Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 17221/2016.