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Compensi a terzi non sono decisivi ai fini del tributo

Pubblicato il 06 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

In materia di Irap, il giudice di merito, desumendo la sussistenza di autonoma organizzazione solo sulla base della presenza di «compensi a terzi», dell’utilizzo di beni strumentali e del pagamento di canoni di locazione, omette la necessaria valutazione in ordine all’eccedenza dei beni rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività ed al superamento della detta soglia minima. Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 17221/2016.

Prossime scadenze

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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).