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Visto sui crediti Ires ceduti e compensati

Pubblicato il 07 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


Unico 2016 con crediti d’imposta superiori a 15.000 euro da utilizzare in compensazione con obbligo del visto di conformità. L’apposizione dell’attestazione, oltre che per l’Iva, è prevista anche per la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte previste dall’articolo 3, D.P.R. 602/1973, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi singolarmente superiori a 15.000 euro annui (per imposta), relativamente a ciascuna dichiarazione dalla quale emerge il credito. Il visto di conformità si concretizza nell’attestazione dell’esecuzione dei controlli indicati dall’articolo 2, D.M. 164/1999. A differenza di quanto stabilito per i crediti Iva superiori ai 5.000 euro, per i quali la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale dalle quale emerge il credito, per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposte dirette e Irap non è previsto alcuno specifico obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione fiscale. Inoltre va ricordato che il limite di 15.000 euro oltrepassato il quale scatta l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità è da riferire alle singole tipologie di crediti emergenti dai vari modelli. Regole particolari si devono seguire nelle ipotesi in cui il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta sia un contribuente diverso da quello che lo ha generato.

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