Il rilascio del visto di conformità per i crediti derivanti da imposte dirette e Irap implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto e i versamenti d’imposta dovuti.
Per ciascuna tipologia di dichiarazione l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 28/E/2014 ha delineato con delle check list i riscontri minimi che il professionista è tenuto a porre in essere ai fini dell’apposizione del visto di conformità. Per poter attestare che le verifiche sono state svolte il professionista che appone il visto dovrà comunque conservare copia della documentazione esaminata.