Notizia

Tassazione piena per utili black list

Pubblicato il 07 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 agosto fornisce numerosi chiarimenti riguardo al regime di tassazione degli utili “provenienti” da società black list, completando quanto già illustrato con la circolare n. 51/E/2010. In base ai nuovi articolo 47, comma 4 e 89, comma 3 Tuir il regime di integrale tassazione si applica ai dividendi relativi a: partecipazioni “dirette” in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; partecipazioni “indirette” in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, detenute per il tramite di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, anche di fatto, in una o più società intermedie localizzate in uno Stato o territorio a regime fiscale ordinario (dunque anche UE o See collaborativo). La circolare conferma che ai fini dell’applicazione della norma la nozione di controllo è quella di cui all’articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ.. In caso di partecipazione indiretta nella società localizzata nello Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, solo i dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati sono integralmente assoggettati a tassazione, mentre la distribuzione riferibile agli utili della controllata interposta potrà beneficiare del regime di parziale concorso alla formazione del reddito imponibile. A tale fine, è confermata la circolare n. 51/E/2010, secondo cui il contribuente deve provvedere a una ricostruzione analitica della provenienza degli utili distribuiti, supportata da “adeguata documentazione” che consenta all’Amministrazione finanziaria di risalire la catena distributiva.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).