La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 agosto fornisce numerosi chiarimenti riguardo al regime di tassazione degli utili “provenienti” da società black list, completando quanto già illustrato con la circolare n. 51/E/2010. In base ai nuovi articolo 47, comma 4 e 89, comma 3 Tuir il regime di integrale tassazione si applica ai dividendi relativi a: partecipazioni “dirette” in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; partecipazioni “indirette” in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, detenute per il tramite di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, anche di fatto, in una o più società intermedie localizzate in uno Stato o territorio a regime fiscale ordinario (dunque anche UE o See collaborativo). La circolare conferma che ai fini dell’applicazione della norma la nozione di controllo è quella di cui all’articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ.. In caso di partecipazione indiretta nella società localizzata nello Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, solo i dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati sono integralmente assoggettati a tassazione, mentre la distribuzione riferibile agli utili della controllata interposta potrà beneficiare del regime di parziale concorso alla formazione del reddito imponibile. A tale fine, è confermata la circolare n. 51/E/2010, secondo cui il contribuente deve provvedere a una ricostruzione analitica della provenienza degli utili distribuiti, supportata da “adeguata documentazione” che consenta all’Amministrazione finanziaria di risalire la catena distributiva.