Notizia

Tassazione piena per utili black list

Pubblicato il 07 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 agosto fornisce numerosi chiarimenti riguardo al regime di tassazione degli utili “provenienti” da società black list, completando quanto già illustrato con la circolare n. 51/E/2010. In base ai nuovi articolo 47, comma 4 e 89, comma 3 Tuir il regime di integrale tassazione si applica ai dividendi relativi a: partecipazioni “dirette” in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; partecipazioni “indirette” in società localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, detenute per il tramite di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, anche di fatto, in una o più società intermedie localizzate in uno Stato o territorio a regime fiscale ordinario (dunque anche UE o See collaborativo). La circolare conferma che ai fini dell’applicazione della norma la nozione di controllo è quella di cui all’articolo 2359, commi 1 e 2, cod. civ.. In caso di partecipazione indiretta nella società localizzata nello Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, solo i dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati sono integralmente assoggettati a tassazione, mentre la distribuzione riferibile agli utili della controllata interposta potrà beneficiare del regime di parziale concorso alla formazione del reddito imponibile. A tale fine, è confermata la circolare n. 51/E/2010, secondo cui il contribuente deve provvedere a una ricostruzione analitica della provenienza degli utili distribuiti, supportata da “adeguata documentazione” che consenta all’Amministrazione finanziaria di risalire la catena distributiva.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).