La “tax compliance” si estende alle fatture elettroniche: l’agenzia delle entrate incrocerà i dati delle fatture con le informazioni delle proprie banche dati e di quelle di altre P.A. per favorire l’emersione della base imponibile secondo le disposizioni della L. 190/2014. L’esito di questi controlli “a distanza” sarà quindi comunicato ai contribuenti per permettere l’eventuale regolarizzazione spontanea. I soggetti che accetteranno di trasmettere telematicamente all’agenzia i dati delle fatture e dei corrispettivi, se vorranno beneficiare anche della riduzione di un anno dei termini di decadenza degli accertamenti, dovranno limitare l’uso del contante a 30 euro: i pagamenti e incassi di importo superiore dovranno essere effettuati esclusivamente con carte di debito/credito, oppure con bonifico bancario o postale, o con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili. Saranno ammessi al programma di assistenza fiscale dell’Agenzia delle entrate gli esercenti arti e professioni, le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata e, limitatamente ai primi 3 anni di attività, le imprese che superano i limiti di ricavi stabiliti per l’accesso alla contabilità semplificata. Questi i contenuti principali del D.M. 4 agosto 2016, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale (n. 208 del 6 settembre 2016), che attua alcune disposizioni del D.Lgs. 127/2015 in materia di trasmissione telematica delle operazioni Iva che saranno applicabili dal 1° gennaio 2017.