Scadenza in vista per l’invio della comunicazione black list relativa al 2015. Il provvedimento direttoriale delle Entrate del 25 marzo 2016 ha infatti prorogato al 20 settembre 2016 il termine per l’invio della comunicazione riferibile allo scorso anno, inizialmente fissato al 10 aprile per i contribuenti “mensili” e al 30 aprile per quelli “trimestrali”. A regime, le operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata verranno comunicate all’interno dello spesometro, entro l’ordinaria scadenza di aprile. Venendo al contenuto del modello, la comunicazione black list annuale deve essere trasmessa mediante la compilazione del quadro BL della Comunicazione “polivalente”, approvata con il provvedimento del 2 agosto 2013. Per quanto concerne, infine, l’individuazione dei Paesi ai fini della comunicazione è sufficiente che la controparte dell’operazione abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una delle liste contenute nel D.M. 21 novembre 2001 e nel D.M. 4 maggio 1999. A tal proposito va registrata, dal 23 dicembre 2014, l’esclusione del Lussemburgo dall’elenco paradisi fiscali di cui al D.M. 21 novembre 2001 (a opera del D.M. 16 dicembre 2014). Poiché il Lussemburgo non è presente nella lista del D.M. del 1999, per il 2015 le operazioni con il Granducato non vanno segnalate.