Nel caso di assegnazione agevolata rilevante ai fini Iva la base imponibile va determinata con le regole delle cessioni senza corrispettivo, a prescindere dall’applicazione del regime di esenzione o di imponibilità e dal fatto che avvenga, o meno, nel periodo di sorveglianza ai fini della rettifica. Il calcolo della base imponibile assume rilevanza anche nel caso di assegnazione esente, e questo non solo ai fini della corretta quantificazione e dichiarazione dei valori. Infatti, se l’immobile è un bene merce, l’assegnazione potrebbe incidere sul pro rata di detrazione (e sulla relativa rettifica). Diversamente, quando l’immobile assegnato è un bene d’investimento per il quale l’Iva era stata detratta anche solo in parte, scatterà la rettifica della detrazione, sempre che l’operazione avvenga nel periodo di sorveglianza. Quando l’assegnazione avviene in regime d’imponibilità – si pensi, per esempio, al costruttore che la effettua entro 5 anni dalla fine lavori – la valorizzazione della base imponibile ha invece un effetto “diretto” sull’ammontare dell’imposta dovuta. Posto che la norma agevolativa nulla prevede in materia di Iva, si dovranno applicare le regole generali e, pertanto, nel caso specifico, l’articolo 13, comma 2, lettera c), D.P.R. 633/1972. Non si potrà invocare una forfetizzazione determinata in base al periodo decennale per la rettifica della detrazione con le modalità dell’articolo 19-bis 2, D.P.R. 633/1972 (normalmente più conveniente nel caso degli immobili).