Notizia

Trasformazione in società semplice opzione più conveniente

Pubblicato il 08 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Trasformazione in società semplice come opzione più conveniente rispetto alle assegnazioni soprattutto in relazione a società di persone che hanno intenzione di proseguire nell’attività di locazione degli immobili. In questo caso, infatti, non si porrà alcuna questione sulla eventuale fiscalità dei soci e si conserverà l’anzianità dei beni da far valere in caso di successiva cessione. Potrebbe, inoltre, essere anche risolto il problema della eventuale tassazione, sempre in capo ai soci, delle riserve di rivalutazione assoggettate all’imposizione sostitutiva del 13%. Il vero confronto, nel caso della trasformazione, dovrà essere effettuato sui costi dedotti nell’ambito del reddito di impresa che non saranno più rilevanti nella determinazione del reddito della società semplice. Sono queste alcune osservazioni che possono essere formulate a ridosso della scadenza attualmente prevista per il 30 settembre ma che potrebbe essere prorogata al 30 novembre di quest’anno

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).