Il contribuente ha diritto a recuperare il credito Iva derivante dalla dichiarazione omessa se dimostra che deriva da acquisti effettuati nell’ambito dell’attività di impresa e come tali detraibili. L’Agenzia delle entrate, in ogni caso, può contestare anche direttamente con l’iscrizione a ruolo, una dichiarazione che riporta un credito derivante da una precedentemente omessa, poiché rientra nei controlli formali consentiti dalla norma. Ad affermare questi principi sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con due sentenze depositate ieri, risolvono questioni ampiamente dibattute. Con la sentenza n. 17757 depositata ieri, l’alto consesso ha affrontato l’ipotesi in cui il contribuente vanti un credito Iva discendente da una dichiarazione omessa.