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Tassazione UE con «designazione»

Pubblicato il 09 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


Una controllante europea può accedere alla tassazione di gruppo, anche in mancanza di una stabile organizzazione in Italia, mediante la designazione di una delle società “sorelle” controllate a esercitare l’opzione in qualità di consolidante. Il nuovo articolo 117, comma 2-bis, Tuir consente, infatti, il cosiddetto consolidato orizzontale, ossia la possibilità per le società residenti in Italia di esercitare l’opzione per il consolidato fiscale domestico laddove esse siano controllate da una entità europea, anche in assenza di una stabile organizzazione nel nostro Paese. Il consolidato “orizzontale” si ritiene possibile anche quando il controllo da parte del soggetto non residente UE/See nei soggetti residenti in Italia avvenga indirettamente a mezzo di soggetti non localizzati nella UE, sempre che siano residenti in Stati con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Un dubbio da risolvere riguarda la residenza del soggetto non residente con riferimento ai casi di eventuale doppia residenza. Il dubbio è se occorre riferirsi alla sola legislazione dello Stato di residenza o se occorra anche riferirsi alle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse da detto Stato, con relativa applicazione della tie-breaker rule.