Notizia

Servizi, l’Iva guarda al nesso con l’edificio

Pubblicato il 12 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Il collegamento «sufficientemente diretto» con un bene immobile fa scattare l’applicazione delle regole Iva sulla territorialità dei servizi immobiliari. Le note esplicative pubblicate nell’ottobre 2015 dalla Commissione europea spiegano come interpretare il Regolamento UE 282/2011 , che reca disposizioni per l’applicazione della Direttiva 2006/112/CE sull’Iva e che – anche se nella versione modificata sarà in vigore dal 2017 – costituisce fin da ora un punto di riferimento per affrontare i casi dubbi. Le regole sull’individuazione del luogo in cui i servizi immobiliari sono “imponibili” sono contenute nell’articolo 47 della Direttiva, il quale – fissando un criterio specifico di ter­ritorialità – stabilisce che il luogo della prestazione è quello in cui è situato il bene. È un criterio che si distingue da quelli applicabili per i servizi generici in base agli articoli 44 e 45. Per comprendere, però, se un servizio è riconducibile all’articolo 47, bisogna individuare quando è relativo a beni immobili. Sul punto viene in aiuto il Regolamento UE 282/2011, secondo cui (articolo 31-bis) un servizio è relativo a immobili quando presenta un nesso «sufficientemente diretto» con tali beni (il regolamento individua anche una serie di casi d’inclusione ed esclusione). Ad ogni modo, occorre che la prestazione sia collegata a uno o più beni immobili espressamente individuati. Per la corretta applicazione dell’articolo 31-bis non rilevano né lo status del destinatario (la regola si applica sia nei rapporti B2B che B2C), né il luogo in cui è residente, così come non rileva che questi sia o meno il proprietario dell’immobile. Un’ulteriore complicazione può derivare dal fatto che spesso lo stesso soggetto realizza più operazioni nei confronti del committente.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...