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Integrativa «spinta» da sconti e ritenute

Pubblicato il 13 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Rettificative a favore relative al 2014 con scadenza perentoria il prossimo 30 settembre. La sentenza n. 13378/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione, impone, infatti, ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito che emerge dalla dichiarazione emendata il rispetto di questo termine per correggere Unico 2015. Supera­to il 30 settembre resta la lunga strada dell’istanza di rimborso salvo per gli errori contabili commessi dalle imprese per le quali, con la circolare n. 31/E/2013, è stata sdoganata dalle Entrate la possibilità di gestire le integrative a favore anche per i periodi d’imposta più antichi, trascinando in avanti il nuovo credito fino all’ultima dichiarazione utile per l’utilizzo in compensazione dello stesso. Perché questo sia consentito a un titolare di partita Iva e non anche al privato che ha dimenticato un onere deducibile o detraibile, resta però un mistero. Le ipotesi che più frequentemente danno origine alla necessità di emendare a proprio favore la dichiarazione originariamente presentata sono varie. Resta ad ogni buon conto il fatto che sarebbe quanto mai opportuno che si assumessero le opportune iniziative legislative al fine di uniformare il termine di presentazione dell’integrativa a favore (un anno) e quello più lungo previsto per l’integrativa “a sfavore” di cui all’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/98 (4 anni).