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Integrativa «spinta» da sconti e ritenute

Pubblicato il 13 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Rettificative a favore relative al 2014 con scadenza perentoria il prossimo 30 settembre. La sentenza n. 13378/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione, impone, infatti, ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito che emerge dalla dichiarazione emendata il rispetto di questo termine per correggere Unico 2015. Supera­to il 30 settembre resta la lunga strada dell’istanza di rimborso salvo per gli errori contabili commessi dalle imprese per le quali, con la circolare n. 31/E/2013, è stata sdoganata dalle Entrate la possibilità di gestire le integrative a favore anche per i periodi d’imposta più antichi, trascinando in avanti il nuovo credito fino all’ultima dichiarazione utile per l’utilizzo in compensazione dello stesso. Perché questo sia consentito a un titolare di partita Iva e non anche al privato che ha dimenticato un onere deducibile o detraibile, resta però un mistero. Le ipotesi che più frequentemente danno origine alla necessità di emendare a proprio favore la dichiarazione originariamente presentata sono varie. Resta ad ogni buon conto il fatto che sarebbe quanto mai opportuno che si assumessero le opportune iniziative legislative al fine di uniformare il termine di presentazione dell’integrativa a favore (un anno) e quello più lungo previsto per l’integrativa “a sfavore” di cui all’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/98 (4 anni).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).