Notizia

Aperta la strada alla compensazione

Pubblicato il 13 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

In caso di errori nella dichiarazione originaria regolarmente presentata che comportano un minor debito o un mag­gior credito d’imposta a favore del contribuente, quest’ultimo è chiamato a decidere se presentare o meno una dichiarazione integrativa al fine di vedersi riconosciuto quanto spettante. Per la correzione due sono le cose fon­damentali da tenere presenti: non sono applicabili né sanzioni né interessi e il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato fin da subito in compensazione, ovvero chiesto a rimborso direttamente nel quadro RX del modello. Nella sezione I del quadro RX vanno evidenziati i crediti e le eccedenze di versamento scaturenti dal modello presentato. Laddove la dichiarazione integrativa dovesse comportare un maggior credito rispetto a quella originaria, lo stesso troverà evidenza nella liquidazione dell’imposta (quadro RN) e andrà poi riportato in colonna 1 del quadro RX; in questo caso il contribuente potrà decidere se utilizzare tale maggior credito in compensazione in F24 o chiederlo, parzialmente o totalmente, a rimborso. La scelta deve essere comunicata attraverso l’indicazione dell’importo in colonna 4 (compensazione) o colonna 3 (a rimborso) del quadro RX. Se la dichiarazione originaria, in­vece, chiudeva a debito l’integrazione a favore del contribuente solitamente determina un’eccedenza di versamento a saldo da evidenziarsi in colonna 2 del quadro RX; anche in questo caso si potrà scegliere per l’utilizzo diretto in compensazione (F24) o il rimborso totale o parziale del maggior versamento risultante a credito.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).