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Aperta la strada alla compensazione

Pubblicato il 13 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

In caso di errori nella dichiarazione originaria regolarmente presentata che comportano un minor debito o un mag­gior credito d’imposta a favore del contribuente, quest’ultimo è chiamato a decidere se presentare o meno una dichiarazione integrativa al fine di vedersi riconosciuto quanto spettante. Per la correzione due sono le cose fon­damentali da tenere presenti: non sono applicabili né sanzioni né interessi e il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato fin da subito in compensazione, ovvero chiesto a rimborso direttamente nel quadro RX del modello. Nella sezione I del quadro RX vanno evidenziati i crediti e le eccedenze di versamento scaturenti dal modello presentato. Laddove la dichiarazione integrativa dovesse comportare un maggior credito rispetto a quella originaria, lo stesso troverà evidenza nella liquidazione dell’imposta (quadro RN) e andrà poi riportato in colonna 1 del quadro RX; in questo caso il contribuente potrà decidere se utilizzare tale maggior credito in compensazione in F24 o chiederlo, parzialmente o totalmente, a rimborso. La scelta deve essere comunicata attraverso l’indicazione dell’importo in colonna 4 (compensazione) o colonna 3 (a rimborso) del quadro RX. Se la dichiarazione originaria, in­vece, chiudeva a debito l’integrazione a favore del contribuente solitamente determina un’eccedenza di versamento a saldo da evidenziarsi in colonna 2 del quadro RX; anche in questo caso si potrà scegliere per l’utilizzo diretto in compensazione (F24) o il rimborso totale o parziale del maggior versamento risultante a credito.

Prossime scadenze

Calendario
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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).