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Aperta la strada alla compensazione

Pubblicato il 13 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

In caso di errori nella dichiarazione originaria regolarmente presentata che comportano un minor debito o un mag­gior credito d’imposta a favore del contribuente, quest’ultimo è chiamato a decidere se presentare o meno una dichiarazione integrativa al fine di vedersi riconosciuto quanto spettante. Per la correzione due sono le cose fon­damentali da tenere presenti: non sono applicabili né sanzioni né interessi e il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato fin da subito in compensazione, ovvero chiesto a rimborso direttamente nel quadro RX del modello. Nella sezione I del quadro RX vanno evidenziati i crediti e le eccedenze di versamento scaturenti dal modello presentato. Laddove la dichiarazione integrativa dovesse comportare un maggior credito rispetto a quella originaria, lo stesso troverà evidenza nella liquidazione dell’imposta (quadro RN) e andrà poi riportato in colonna 1 del quadro RX; in questo caso il contribuente potrà decidere se utilizzare tale maggior credito in compensazione in F24 o chiederlo, parzialmente o totalmente, a rimborso. La scelta deve essere comunicata attraverso l’indicazione dell’importo in colonna 4 (compensazione) o colonna 3 (a rimborso) del quadro RX. Se la dichiarazione originaria, in­vece, chiudeva a debito l’integrazione a favore del contribuente solitamente determina un’eccedenza di versamento a saldo da evidenziarsi in colonna 2 del quadro RX; anche in questo caso si potrà scegliere per l’utilizzo diretto in compensazione (F24) o il rimborso totale o parziale del maggior versamento risultante a credito.

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Scadenza del 15 settembre 2026
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Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).