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Aperta la strada alla compensazione

Pubblicato il 13 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

In caso di errori nella dichiarazione originaria regolarmente presentata che comportano un minor debito o un mag­gior credito d’imposta a favore del contribuente, quest’ultimo è chiamato a decidere se presentare o meno una dichiarazione integrativa al fine di vedersi riconosciuto quanto spettante. Per la correzione due sono le cose fon­damentali da tenere presenti: non sono applicabili né sanzioni né interessi e il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato fin da subito in compensazione, ovvero chiesto a rimborso direttamente nel quadro RX del modello. Nella sezione I del quadro RX vanno evidenziati i crediti e le eccedenze di versamento scaturenti dal modello presentato. Laddove la dichiarazione integrativa dovesse comportare un maggior credito rispetto a quella originaria, lo stesso troverà evidenza nella liquidazione dell’imposta (quadro RN) e andrà poi riportato in colonna 1 del quadro RX; in questo caso il contribuente potrà decidere se utilizzare tale maggior credito in compensazione in F24 o chiederlo, parzialmente o totalmente, a rimborso. La scelta deve essere comunicata attraverso l’indicazione dell’importo in colonna 4 (compensazione) o colonna 3 (a rimborso) del quadro RX. Se la dichiarazione originaria, in­vece, chiudeva a debito l’integrazione a favore del contribuente solitamente determina un’eccedenza di versamento a saldo da evidenziarsi in colonna 2 del quadro RX; anche in questo caso si potrà scegliere per l’utilizzo diretto in compensazione (F24) o il rimborso totale o parziale del maggior versamento risultante a credito.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).