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Resta il «focus» sui nuovi Paesi white list

Pubblicato il 14 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Le operazioni realizzate con Singapore, Emirati Arabi Uniti, Malaysia e Filippine fino all’11 maggio 2015 devono essere ancora indicate al rigo RF31 di Unico 2016. Così come i costi sostenuti con soggetti localizzati a Hong Kong fino al 30 novembre 2015 dovrebbero rilevare ai fini della disciplina sulla deducibilità dei costi. È la conseguenza dell’entrata in vigore dei D.M. 27 aprile 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 maggio 2015) e del 18 maggio 2015 (sulla Gazzetta del 30 novembre 2015) che hanno, rispettivamente, riscritto e modificato gli elenchi dei Paesi a fiscalità privilegiata per i quali si applica la normativa sulla deducibilità dei costi. Normativa totalmente abrogata dal 1° gennaio 2016. Sia il decreto del 27 aprile che il decreto del 18 maggio non prevedono decorrenze specifiche. Si deve ritenere quindi che l’eliminazione degli Stati dalla black list abbia effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti, ovvero – rispettivamente – dall’11 maggio e dal 30 novembre 2015. Ne conseguirebbe che le operazioni poste in essere nel corso del 2015 fino alla data di entrata in vigore dei nuovi elenchi vanno moni­torate in Unico 2016.