I soggetti passivi stabiliti in Italia che hanno assolto l’Iva in altri Stati dell’Unione Europea possono chiederne il rimborso al più tardi entro il 30 settembre, come prevede il provvedimento delle Entrate n. 53471/2010 che attua le disposizioni in materia di rimborsi in ambito internazionale (articoli 38-bis 1, 38-bis2 e 38-ter, D.P.R. 633/1972). La stessa scadenza è prevista in relazione all’imposta assolta in Italia da soggetti UE o da soggetti extracomunitari stabiliti in Paesi con accordi di reciprocità con lo Stato italiano. Per i rimborsi in ambito UE, il termine è in linea con quello dell’articolo 15, Direttiva 2008/9, secondo cui la richiesta va presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento, direttamente allo Stato membro in cui il soggetto è stabilito, il quale la invierà allo Stato del rimborso entro 15 giorni dalla ricezione. Dal punto di vista oggettivo, il rimborso non spetta se l’Iva è stata fatturata indebitamente (in tale ipotesi, occorrerà chiederne la restituzione al fornitore) o se è stata applicata in relazione a cessioni di beni che sono o possono essere “esenti” da imposta (in senso comunitario) in base agli articoli 138 e 146, paragrafo 1, lettera b), Direttiva 2006/112.