Cessioni agevolate dei beni ancora “dubbie” per quanto riguarda le minusvalenze e il trattamento fiscale degli utili accantonati in riserva e distribuiti ai soci. A 15 giorni dalla scadenza per concludere le operazioni agevolate, restano ancora diversi punti aperti su cui professionisti e imprese auspicano un chiarimento nella seconda circolare in preparazione da parte dell’Agenzia delle entrate. In caso di cessione dell’immobile a un socio non imprenditore il termine quinquennale per la rilevanza fiscale della plusvalenza eventualmente tassabile in base all’articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir decorre dal giorno dell’operazione. Si ritiene che la scelta di ricorrere alla cessione anziché all’assegnazione non possa dare luogo a contestazioni connesse all’abuso del diritto, trattandosi di facoltà previste dal Legislatore. L’Agenzia delle entrate non ha ancora chiarito quale sia il trattamento fiscale delle eventuali minusvalenze determinate in base alla differenza tra il corrispettivo o il valore normale (o catastale) del bene e il costo fiscalmente riconosciuto, in quanto nella circolare è stata affermata soltanto l’irrilevanza delle minusvalenze derivanti dall’assegnazione dei beni. Si tratta, quindi, di stabilire se quest’ultima regola si estenda anche alle minusvalenze da cessione (e a quelle relative ai beni-merce) ovvero restino applicabili le ordinarie regole del Tuir, che stabiliscono in questi casi la rilevanza fiscale dei differenziali negativi. Questa seconda tesi appare preferibile perché l’irrilevanza delle minusvalenze da assegnazione è già sancita dall’articolo 101, comma 1, Tuir e parrebbe coerente applicare anche alle altre ipotesi la disciplina impositiva vigente.