Fuori dallo «split payment» la rivalsa dell’Iva post accertamento: l’ente pubblico destinatario del documento di addebito emesso in base all’ultimo comma dell’articolo 60, D.P.R. 633/1972, dovrà corrispondere l’imposta al fornitore, avendola quest’ultimo già pagata all’Amministrazione finanziaria. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 75/E/2016, in risposta all’interpello di una società che chiedeva di sapere come dovesse procedere per esercitare, nei confronti degli enti pubblici propri clienti, il diritto di rivalsa «postuma», a seguito dell’adesione al processo verbale di constatazione con il quale era stata contestata l’applicazione dell’imposta con un’aliquota inferiore a quella dovuta.