Gli immobili strumentali per destinazione non possono essere oggetto di assegnazione agevolata ai soci. Occorre tuttavia stabilire se analogo divieto sussista in caso di immobile strumentale parzialmente locato o adibito ad altri usi. Con l’avvicinarsi della scadenza del 30 settembre aumentano i dubbi che richiedono un chiarimento da parte dall’Agenzia delle entrate. La disciplina delle assegnazioni agevolate ai soci delle società di persone o di capitali consente di trasferire a condizioni di favore gli immobili aziendali. In luogo delle imposte dirette ordinariamente dovute, si applica infatti l’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza teorica. Vi sono tuttavia situazioni piuttosto frequenti in cui tale destinazione d’uso non si realizza per tutto il fabbricato. Si pensi al capannone utilizzato solo in parte dalla società e per il resto locato a terzi o allo stabilimento in larga parte inutilizzato. O ancora all’unico fabbricato posseduto da una società che vi ha fissato la propria sede legale, adibito anche a ufficio di altre società. A stretto tenore della norma di riferimento, in questi casi manca l’esclusivo utilizzo del bene nell’ambito dell’attività d’impresa. Ne dovrebbe conseguire che gli stessi possono essere assegnati con le agevolazioni di legge, in quanto si tratta di unità a destinazione mista: in parte a diretto utilizzo del possessore e in parte a uso in favore di terzi o addirittura priva di qualunque utilizzo. Il dubbio non dovrebbe porsi invece per l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale. In questo caso, infatti, l’ambito oggettivo ricomprende tutto il secondo comma dell’articolo 43, Tuir.