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Trasformazione in società semplici con effetto dall’iscrizione in Camera di Commercio

Pubblicato il 16 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


La trasformazione agevolata in società semplice deve essere iscritta nel registro imprese entro il prossimo 30 settembre 2016. È questo uno degli aspetti più stringenti che gli operatori si trovano a dover affrontare in questi giorni, soprattutto in attesa dell’annunciata proroga che tuttavia a oggi non risulta ancora ufficializzata (per oggi è invece prevista la seconda circolare dell’Agenzia delle entrate in materia). Per quanto riguarda la pubblicità e l’efficacia della trasformazione, l’articolo 2500, comma 2, cod. civ. (comune a tutte le trasformazioni omoge­nee) stabilisce che «l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato e alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione». Il successivo comma 3 dispone che «la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente». Per quanto riguarda la trasformazione di una società commerciale (di capitali o di persone) in società semplice è in ogni caso previsto che ciò avvenga con la presenza di un notaio (assemblea straordinaria per le società di capitali e modifica statutaria per le società di persone) e che l’«atto» sia successi­vamente iscritto a cura del notaio entro 30 giorni presso il registro delle imprese competente in base alla sede legale della società.

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Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).