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Disabili: aumentate le sanzioni in caso di mancata assunzione

Pubblicato il 28 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Nel decreto correttivo le violazioni alle norme sul collocamento obbligatorio sono punite con un importo giornaliero più che raddoppiato.


Attualmente l’articolo 15 della Legge 68/1999 stabilisce che, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere i disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili all’azienda, la quota dell’obbligo e cioè il 7% dei dipendenti computabili, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di una somma pari 62,77 euro (inizialmente erano 100mila lire) per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata.


La sanzione pertanto è direttamente proporzionale al periodo di scopertura e può raggiungere importi anche molto elevati se il datore di lavoro tarda a regolarizzare l’inadempienza.


Con il D.Lgs correttivo resta la sanzione crescente, ma cambia l’importo: non più 62,77 euro da rivalutare ogni cinque anni, ma un importo pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo previsto dall’articolo 5, comma 3-bis della stessa Legge 68/1999. Il contributo esonerativo è di 30,64 euro, che moltiplicato per 5 diventa 153,20 euro, quindi più del doppio della sanzione attuale. Anche questo importo, comunque, è soggetto a rivalutazione quinquennale.