Il decreto correttivo del Jobs Act interviene nuovamente sul contratto di apprendistato, in particolare su quello di alta formazione e ricerca specificando che, in assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dei percorsi previsti da questa tipologia contrattuale viene disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015, che definisce i percorsi per l'apprendistato in attuazione dell'art.46, comma 1, del D.Lgs. n.81/2015.
Inoltre, fino all'approvazione delle discipline regionali, restano valide le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", come si legge nella bozza di decreto correttivo.
Per quanto riguarda, invece, i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - destinati ai giovani dai 15 ai 25 anni e stipulati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.167/2011 - ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, il datore di lavoro può decidere di prorogare questa tipologia contrattuale fino ad un anno se alla scadenza del contratto l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale. In questo modo il Legislatore estende ai contratti di apprendistato stipulati con una disciplina ormai abrogata la facoltà di proroga riconosciuta dall'articolo 43, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 in favore dei nuovi contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma.