A seguito di alcune richieste di chiarimenti in ordine alla decorrenza da attribuire ai trattamenti pensionistici in caso di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comunicate in base alle nuove modalità stabilite dal DLgs n. 151/15 (dimissioni on line), l’INPS con il Msg n. 3755/16 precisa che ai fini della determinazione della decorrenza dei trattamenti pensionistici, la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente coincide con la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo "Data di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale".
L’INPS dimentica di segnalare che, esistono diversi casi di errori sulle date di fine rapporto, che sono molte anche le ipotesi di modifiche al termine finale apportate dalle parti o dal datore di lavoro, oppure ancora da eventi che interrompono il preavviso (malattia, infortunio…). Sarà la Comunicazione obbligatoria (CO) di cessazione presentata dal datore di lavoro che fornirà l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro. La procedura telematica, invece, interviene sulle modalità di manifestazione della volontà, la quale non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione.