Nella determinazione della tassazione effettiva estera rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, questo quanto affermato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2016 che definisce i criteri per determinare (con modalità semplificata) l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica di cui al comma 8-bis, articolo 167, Tuir.