Assunte le dovute decisioni in merito alla soggettività Irap, quali sono i comportamenti concreti che il contribuente deve tenere? Analizziamo le varie situazioni, iniziando da chi si trova in una situazione analoga a quella esaminata dalla sentenza n. 9451/2016 (ossia con beni strumentali non eccedenti l’ordinario e un unico dipendente con funzioni di segreteria). Se nulla è stato versato per il 2015, non vi sono problemi: è sufficiente non presentare la dichiarazione, riportando un eventuale credito pregresso nella sezione II del quadro RX di Unico 2016, destinata ad accogliere, come riportato dalle istruzioni «la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza». Se, invece, sono stati versati gli acconti (ed eventualmente il saldo, anche se alla scadenza l’orientamento delle Sezioni Unite era già noto) la posizione più lineare è quella di presentare la dichiarazione, con i campi relativi alla determinazione dell’imponibile e dell’imposta lasciati in bianco, e riportare gli importi versati a credito a quadro IR, destinandoli alla compensazione (anche prima della presentazione del modello Irap) o al rimborso.