Il risultato negativo d’esercizio non è di per sé sufficiente a giustificare un avviso di accertamento fondato sull’antieconomicità dell’attività imprenditoriale. Per emettere l’atto affermando il comportamento antieconomico di una società, occorre infatti che – oltre alla perdita d’esercizio – l’ufficio richiami altri elementi oggettivamente valutabili per poter determinare la reale capacità contributiva dell’imprenditore. Elementi dai quali deve emergere in maniera logica e incontrovertibile l’impossibilità di stare sul mercato e operare in un regime concorrenziale. Questo è il principio che è stato sostenuto in due sentenze della CTR Liguria: la 701/3/2016 e la 743/7/2016.