Con la scadenza di Unico, al 30 settembre, trovano applicazione per la prima volta, a regime, le novità in tema di reati tributari connesse alle dichiarazioni. Le novità, peraltro, impattano sia in modo favorevole al contribuente che commette delle irregolarità, sia in senso negativo per la previsione di nuove fattispecie criminose e di aggravamenti di pena. La dichiarazione infedele è tra i reati che ha subito maggiori modifiche e tutte decisamente più favorevoli al contribuente. La soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa è aumentata a 150.000 e il valore assoluto di imponibile evaso, da verificarsi congiuntamente alla precedente circostanza, passa da 2 a 3 milioni. Le altre novità riguardano le modalità di calcolo dell’imposta evasa ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità. Sono esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali anche se non inerenti: nessun costo realmente sostenuto ancorché indeducibile può quindi alimentare l’imposta evasa ai fini penali. In passato erano irrilevanti ai fini penali (per la dichiarazione fraudolenta e infedele) eventuali errori sulla determinazione dell’esercizio di competenza, ma solo se commessi sulla base di metodi costanti di impostazione contabile. Ora invece, con riferimento alla sola dichiarazione infedele, non è più richiesto che l’errore sia effettuato sulla base di metodi costanti: la scriminante quindi scatta anche se l’errore riguarda un solo periodo di imposta. Per il calcolo dell’imposta evasa occorre scomputare le perdite eventualmente conseguite nell’esercizio o quelle pregresse spettanti e utilizzabili. Si può verificare che prima della presentazione della dichiarazione il contribuente prendendo atto dell’illecito che ha commesso (omessa fatturazione, operazioni simulate etc.) intenda non proseguire nella consumazione della violazione. A tal fine è sufficiente che presenti la dichiarazione contenente gli importi (imponibile e imposta) corretti senza ulteriori adempimenti. Tutti i delitti dichiarativi infatti si consumano non quando si commette la violazione prodromica (omessa fatturazione al cliente, operazioni simulate etc.) ma allorché la dichiarazione viene presentata con la conseguenza che rimuovendo in sede di dichiarazione la violazione in questione, nessun illecito penale è commesso.