Le precisazioni contenute nella circolare n. 37/E consentono di delineare in modo più chiaro gli aspetti operativi dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci. A questo proposito va fatta una premessa: la circolare contiene un’importante precisazione circa la libertà di scelta da parte degli operatori. Viene infatti ribadito che l’opzione per l’assegnazione in luogo della cessione, e viceversa, potrebbe costituire una scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dalla legge, dalla quale deriva un risparmio di imposta legittimo e non sindacabile in base alle norme sull’abuso del diritto. Un altro importante chiarimento arriva con riferimento alle riserve di utili che si possono generare nell’ipotesi di cessione agevolata. Se dalla contabilizzazione dell’operazione emerge una plusvalenza, questa, in caso di un risultato positivo di esercizio, potrebbe concorrere a formare una riserva di utili la cui distribuzione successiva rileva in capo ai soci come dividendo. Come specificato nella circolare e ribadito nel il comunicato stampa a corredo della stessa, anche nella cessione, così come era chiaro per l’assegnazione, l’imposta sostitutiva pagata dalla società libera le riserve di utili che eventualmente si formano, pertanto le plusvalenze confluite negli utili non genereranno tassazione in capo ai soci in sede di distribuzione dei dividendi. Quandosi valuta la convenienza comparata delle due ipotesi, bisogna anche tenere conto degli effetti in capo al socio. Come ricorda la circolare, il costo riconosciuto del bene ricevuto dal socio cambia; in particolare: in caso di assegnazione, si farà riferimento in futuro all’importo assoggettato a imposta sostitutiva in capo alla società; nella cessione invece, come abbiamo ricordato sopra, rileva il corrispettivo pagato dal socio.