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Fisco, raddoppio termine ko

Pubblicato il 22 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

Altro giro di vite delle Commissioni tributarie sulla questione del raddoppio dei termini e degli effetti prodotti dall’introduzione delle regole previste nella Legge di Stabilità 2016. Due nuove pronunce arrivano dalle princi­pali circoscrizioni tributarie, Milano e Roma, a ribadire il concetto secondo cui il mancato inoltro della denuncia penale entro la scadenza degli ordinari termini d’accertamento è motivo di nullità degli atti tributari, anche se emessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme; con effetti dirompenti su tutti i contenziosi in essere. È quanto si legge nella sentenza n. 4261/30/16 della CTR di Milano, depositata il 18 luglio, e nella recentissima sentenza n. 20399/41/16 della CTP di Roma, depositata lo scorso 19 settembre.


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Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).