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Per i «minimi» passati al regime ordinario obbligo di Iva e Irap

Pubblicato il 23 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi


I contribuenti di cui al regime di vantaggio (D.L. 98/2011) che nel corso del 2015 sono transitati nel regime ordi­nario, entro il 30 settembre dovranno presentare, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche le dichiarazioni rela­tive all’Irap e all’Iva, nonché gli studi di settore. Con l’introduzione del forfettario sono stati abrogati i previgenti regimi agevolativi, consentendo però di continuare ad avvalersi della disciplina di vantaggio fino al compimento del quinquennio e comunque fino al 35° anno di età. Relativamente ai forfettari, invece, il superamento delle soglie comporta l’applicazione del regime ordinario a partire dall’anno successivo, quindi essendo entrati in vi­gore nel 2015, l’eventuale passaggio esperirà i suoi effetti dal 2016. Alla luce di ciò, i contribuenti non dovranno più compilare il quadro LM di Unico 2016, ma quelli relativi al reddito di impresa (quadri RG o RF) o al lavoro autonomo (RE). Inoltre, nel rigo RN38 dovranno riportare gli acconti riferiti al 2015, versati in qualità di minimo. Il reddito imponibile deve essere determinato secondo le normali regole, tenendo conto di alcune peculiarità. Rilevanti conseguenze anche ai fini Iva; infatti, ad eccezione di specifiche casistiche, i minimi non sono tenuti agli adempimenti relativi all’imposta, ma transitando al regime ordinario dovranno liquidare l’imposta dovuta per l’intero anno.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...