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Rimborsi auto, deduzioni «frenate»

Pubblicato il 26 settembre 2016 Il Sole 24 Ore ; Italia Oggi

I rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi associati ai professionisti membri dell’associazione professionale vengono da taluni verificatori ritenuti non deducibili, in violazione dell’articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir. Queste riprese fiscali non appaiono condivisibili, poiché contrastano con i principi generali che disciplinano l’imposizione sui redditi di lavoro autonomo. Le associazioni professionali possono essere intestatarie della carta di circolazione di autoveicoli (Cassazione n. 8853/2007). Ma la situazione, come ogni “comproprietà”, è assai scomoda. Per far sì che questi beni possano partecipare, quali componenti negativi, alla formazione del reddito dell’associazione, nella prassi si adottano, alternativamente, le seguenti soluzioni operative:

  • viene intestato il bene allo studio, detraendo l’Iva nella misura del 40% e deducendo, in misura pari al 20%, i costi di acquisto e di esercizio in base all’articolo 164, comma 1, lettera b), Tuir, fermo restando che è consentita al massimo la deducibilità per tanti veicoli quanti sono gli associati;
  • l’associato consegna l’autoveicolo proprio all’associazione in comodato gratuito. Attraverso questo contratto, l’associazione utilizza il bene ed è, pertanto legittimata a dedurre, con i limiti già ricordati, le relative spese di gestione e di manutenzione (ma non quelle di acquisto). È decisamente consigliabile registrare il contratto di comodato per attribuire data certa all’operazione;
  • l’associato (in genere privo di partita Iva) addebita, in base alle tariffe Aci, le spese di utilizzo dell’autovettura in conseguenza dei soli viaggi (documentati) sostenuti a favore dell’associazione professionale, la quale deduce integralmente tali importi che costituiscono, per l’associato, meri rimborsi patrimoniali. È proprio quest’ultima la modalità contestata da alcuni uffici, che ritengono indeducibili gli importi, essenzialmente per le seguenti ragioni: la modalità sarebbe prevista dall’articolo 95, comma 3, Tuir, per i dipendenti e per gli amministratori non professionali, ma sarebbe inapplicabile al caso di specie, non essendo prevista dall’articolo 54, Tuir; l’unica modalità di deduzione possibile sarebbe quella di cui all’articolo 164, Tuir. Queste tesi, tuttavia, sono infondate: quando un costo professionale, infatti, risulta: inerente all’attività adeguatamente documentato effettivamente pagato l’articolo 54, Tuir consente la deducibilità integrale.

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Scadenza del 17 novembre 2025
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Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

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Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).