Piena autonomia del giudice penale nell’accertare e determinare l’imposta evasa: l’attività svolta dall’agenzia fiscale, in sostanza, non è vincolante per il magistrato, che può anche giungere a conclusioni opposte rispetto alle Entrate. La Terza sezione penale della Cassazione - sentenza n. 39789/16, depositata ieri - torna a riaffermare il “doppio binario” di valutazione nei reati fiscali, respingendo un ricorso in materia di evasione di imposta sul valore aggiunto.